Con l'avvento delle disposizioni contenute nel decreto-legge 9 febbraio 2012, n.5, convertito in legge 4 aprile 2012, n. 35, norme sul “cambio di residenza in tempo reale” è possibile effettuare le dichiarazioni anagrafiche di cui all’art. 13, comma 1, letto a). b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, nonché il procedimento di registrazione e di controllo successivo delle dichiarazioni rese, utilizzando procedure semplificate.
Dette operazioni sono:
a) trasferimento di residenza da altro comune , dall’estero o trasferimento di residenza all’estero;
b) costituzione di nuova famiglia o mutamenti intervenuti nella composizione della famiglia ;
c) cambio di abitazione all’interno del comune
Dichiarazioni anagrafiche (art. 5, c. 1 e 2).
Le novità introdotte dai commi l e 2 dell’ art. 5 del richiamato D.L., riguardano la possibilità di effettuare le dichiarazioni anagrafiche di cui all’art. 13, C. 1, lett. a), b) e c) del regolamento anagrafico, attraverso la compilazione e l'invio di moduli conformi a quelli pubblicati sul sito internet del Ministero dell’interno (e disponibili su questa pagina).
Ciò posto, ai sensi della richiamata disposizione del D.P.R. n. 445/2000 e dell’art. 65 del Codice dell’amministrazione digitale (CAD), di cui al D. Lgs. n. 82/2005, che definisce le modalità di inoltro telematica delle istanze, i cittadini potranno presentare le dichiarazioni anagrafiche nei seguenti modi:
1. attraverso l’apposito sportello comunale; presso la sede del municipio in Via Cavalieri di Vittorio Veneto, 5 - 67068 - Scurcola Marsicana(AQ)
2. per raccomandata; da inviare all’’ufficio Servizi Demografici in Via Cavalieri di Vittorio Veneto, 5 - 67068 - Scurcola Marsicana(AQ)
3. per fax; al numero 0863 561689
4. per via telematica. all'indirizzo email: demografico@comune.scurcolamarsicana.aq.it
Quest’ ultima possibilità è consentita ad una delle seguenti condizioni:
a) che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale;
b) che l’autore sia identificato dal sistema informatico con l’uso della Calta d’identità elettronica, della carta nazionale dei servizi, o comunque con strumenti che consentano l’individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione;
c) che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del dichiarante;
d) che la copia della dichiarazione recante la firma autografa e la copia del documento d’identità del dichiarante siano acquisite mediante scanner e trasmesse tramite posta elettronica semplice.
Iscrizioni per trasferimento da altro comune o dall’estero di cittadini iscritti all’ AIRE:
Il cittadino di Stato EXTRA-CEE deve allegare la documentazione indicata nell’ allegato A).
Il cittadino di Stato appartenente alla CEE deve allegare la documentazione indicata nell’ allegato B).
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Modello 1 "Dichiarazione di residenza e cambio indirizzo nell’ambito dello stesso comune" nei seguenti casi:
- Dichiarazione di residenza con provenienza da altro comune;
- Dichiarazione di residenza con provenienza dall’estero;
- Dichiarazione di residenza di cittadini italiani iscritti all’AIRE (Anagrafe degli italiani residenti all’estero) con provenienza dall’estero;
- Dichiarazione di cambiamento di abitazione nell’ambito dello stesso comune;
- Iscrizione per altri motivi.
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- Allegato A "documentazione necessaria per l’iscrizione anagrafica di cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea"
- Allegato B "documentazione necessaria per l’iscrizione anagrafica di cittadini di Stati appartenenti all’Unione Europea."
Prosieguo dell’iter
- accertare la sussistenza dei requisiti previsti per l’iscrizione (o la registrazione) stessa
- e se, trascorsi 45 giorni dalla dichiarazione resa o inviata senza che sia stata effettuata la comunicazione dei requisiti mancanti, l’iscrizione (o la registrazione) si intende confermata.
Dal momento della registrazione (entro i 2 giorni lavorativi successivi), si potranno ottenere certificati di residenza e stato di famiglia; solo dopo la cancellazione dal comune di precedente iscrizione anagrafica, in caso di iscrizione per “immigrazione”, si potranno ottenere tutti gli altri certificati anagrafici.
Conseguenze in caso di dichiarazioni mendaci
I commi 4 e 5 dell’art. 5 del decreto-legge in esame disciplinano la fase successiva alla registrazione delle dichiarazioni rese, ovvero quella che attiene all’ accertamento dei requisiti previsti per l’iscrizione anagrafica o per la registrazione dei cambiamenti di abitazione, nonché agli effetti derivanti dagli eventuali esiti negativi di tali accertamenti.
In particolare, il citato comma 4 prevede che in caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero si applicano gli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, i quali dispongono rispettivamente la decadenza dai benefici acquisiti per effetto della dichiarazione, nonché il rilievo penale della dichiarazione falsa. Il comma 4 ribadisce inoltre quanto già previsto dal1′art. 19, c. 3, del D.P.R. n. 223/1989, in merito alla segnalazione alle autorità di pubblica sicurezza delle discordanze tra le dichiarazioni rese dagli interessati e gli esiti degli accertamenti esperiti.
Inoltre la norma prescrive, in caso di non rispondenza allo stato di fatto, il ripristino delle registrazioni anagrafiche antecedenti alla data della dichiarazione resa:
- nel caso di prima iscrizione anagrafica (dall’estero o da irreperibilità) si procederà a cancellare l’interessato con effetto retroattivo a decorrere dalla dichiarazione;
- nell’ipotesi di iscrizione con provenienza da altro comune o dall’estero del cittadino iscritto all’ AIRE si cancellerà l’interessato dalla data della dichiarazione e dame immediata comunicazione al comune di provenienza o di iscrizione AIRE al fine della tempestiva iscrizione dello stesso con la medesima decorrenza;
- nel caso di cambiamento di abitazione si registrerà nuovamente l’interessato nell’abitazione precedente, sempre con la decorrenza già indicata
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(*) art. 38 DPR 28/12/2000 n. 445:
1. Tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici servizi possono essere inviate anche per fax e via telematica.
2. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica, vi comprese le domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per l’assunzione, a qualsiasi titolo, in tutte le pubbliche amministrazioni, o per l’iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti presso le pubbliche amministrazioni, sono valide se effettuate secondo quanto previsto dall’articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
3. Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo. La copia dell’istanza sottoscritta dall’interessato e la copia del documento di identità possono essere inviate per via telematica; nei procedimenti di aggiudicazione di contratti pubblici, detta facoltà è consentita nei limiti stabiliti dal regolamento di cui all’articolo 15, comma 2 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
3-bis. Il potere di rappresentanza per la formazione e la presentazione di istanze, progetti, dichiarazioni e altre attestazioni nonché per il ritiro di atti e documenti presso le pubbliche amministrazioni e i gestori o esercenti di pubblici servizi può essere validamente conferito ad altro soggetto con le modalità di cui al presente articolo .”
A seguito della dichiarazione resa l’ufficiale d’anagrafe, nei due giorni lavorativi successivi, si provvede a registrare le conseguenti variazioni, con decorrenza dalla data di presentazione delle dichiarazioni medesime, fermo restando che gli effetti giuridici delle stesse decorrono dalla data di presentazione.