Il premier Giuseppe Conte ha firmato, nella serata dell’11 marzo, un nuovo DPCM per l’Emergenza Coronavirus che da oggi 12 marzo 2020 fino al 25 marzo 2020 compreso chiude, su tutto il territorio italiano:
- bar e ristoranti (con la possibilità di effettuare servizio a domicilio se ci sono le necessarie condizioni igieniche);
- mercati su strada;
- attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 1 al decreto, sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso solo a queste attività;
- centri estetici, parrucchieri, barbieri;
- le mense private e pubbliche dove non è possibile tenere la distanza di un metro l’uno dall’altro.
Le attività commerciali che restano aperte
- Ipermercati, Supermercati e Discount di alimentari;
- Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari;
- Commercio al dettaglio di prodotti surgelati;
- Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici;
- Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2);
- Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4);
- Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico;
- Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari;
- Commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione;
- Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici (edicole);
- Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica (parafarmacie);
- Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati;
- Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l’igiene personale;
- Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici;
- Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia;
- Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento;
- Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini;
- Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet;
- Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione;
- Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici.Servizi, studi professionali e aziende.
Attività di servizi alla persona
Uniche autorizzate ad aprire, come prevede, l’allegato 2 al decreto, sono:
- Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia;
- Attività delle lavanderie industriali;
- Altre lavanderie, tintorie;
- Servizi di pompe funebri e attività connesse.
Farmacie, banche, aziende, studi professionali
Le farmacie, ovviamente, restano aperte così come restano garantiti i servizi finanziari, assicurativi, bancari e postali.
Sia le attività professionali (studi commerciali, tecnici, dentisti, ecc.) che le aziende (grandi, medie, piccole) e le fabbriche restano quindi aperte, ma il decreto chiede esplicitamente, per tutte le attività e per gli uffici pubblici e privati, di applicare dove possibile lo smart working (lavoro da casa), i congedi e le ferie anticipate. Si chiede inoltre che
- siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
- vengano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, siano adottati strumenti di protezione individuale.
Trasporto pubblico locale
Per il trasporto pubblico locale, ogni regione deciderà caso per caso come organizzarlo in base alle esigenze rimaste.