NUOVA IMU 2020
Legge 27 dicembre 2019, n. 160
( Art. 1 - commi 738/783 )
Con la Legge di Bilancio 2020 dal 1° gennaio 2020 è stata abrogata la TASI ed è stata istituita la nuova IMU che accorpa la precedente TASI semplificando la gestione dei tributi locali e definendo con più precisione dettagli legati al calcolo dell'imposta.
Nella nuova IMU sono rimasti invariati i moltiplicatori.
Sono state riviste le aliquote base che diventano uguali alla somma delle aliquote base IMU e TASI.
Resta confermata l'esenzione per le abitazioni principali non di lusso (categorie catastali dalla A/2 alla A/7).
Per quanto riguarda le altre tipologie di immobili, quelli che prima erano esenti IMU ( beni merce) sono soggetti IMU con le aliquote TASI 2019.
Sono state in gran parte riconfermate le tipologie di abitazioni assimilabili ad abitazione principale con una eccezione importante che riguarda i pensionati AIRE che adesso non beneficiano più dell'esenzione per l'abitazione posseduta in Italia.
SCADENZE E MODALITA’ DI VERSAMENTO
Per l’anno 2020 sono previste due rate le cui scadenze sono così stabilite:
PRIMA RATA IN ACCONTO: 16 GIUGNO 2020
SECONDA RATA A SALDO: 16 DICEMBRE 2020
Il versamento della prima rata è pari all’imposta dovuta per il primo semestre applicando l’aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell’anno precedente. In sede di prima applicazione dell’imposta, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l’anno 2019.
Il versamento della rata a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote pubblicato nel sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero e dell’Economia e delle Finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno( comma 762).
Per quanto riguarda la determinazione dell'imposta il calcolo è mensile (comma 761).
Per nuovi immobili il primo mese si conta se il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto; in caso di parità di giorni è comunque in capo all'acquirente:
- mese di 28 giorni: il mese è in capo all'acquirente se il possesso inizia entro il giorno 15 del mese;
- mese di 29 giorni: il mese è in capo all'acquirente se il possesso inizia entro il giorno 15 del mese;
- mese di 30 giorni: il mese è in capo all'acquirente se il possesso inizia entro il giorno 16 del mese;
- mese di 31 giorni: il mese è in capo all'acquirente se il possesso inizia entro il giorno 16 del mese;
Si ricorda che chi non versa l’imposta entro le scadenze previste, può regolarizzare la propria posizione avvalendosi del cosiddetto “ ravvedimento operoso”.
L’IMU non è dovuta per importi annui inferiori a € 10,00.
Come pagare
Il versamento del tributo deve essere effettuato indicando il codice catastale del Comune (I553) mediante modello F24 presso le banche, gli uffici postali e gli intermediari autorizzati, utilizzando i seguenti codici tributo:
3912 – IMU su abitazione principale e pertinenze
3916 – IMU su Aree Edificabili
3918 – IMU Altri Fabbricati
3925 – IMU su Fabbricati produttivi Cat. D Quota Stato
3930 – IMU su Fabbricati produttivi Cat. D Quota Comune
3939 – IMU su Fabbricati “Beni Merce”
Informazioni
Nel rispetto dei Decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, emessi al fine di contrastare la diffusione del coronavirus, invitiamo i cittadini ad evitare di recarsi presso l’ufficio tributi e ad utilizzare invece gli strumenti di comunicazione a distanza ( telefono: 0863/562329, posta elettronica: tributi@comune.scurcolamarsicana.aq.it ).
Per il conteggio e la stampa del modello di pagamento F24 è possibile consultare il sito www.amministrazionicomunali.it
Il Funzionario Responsabile IMU
Nello spazio allegati:
Aliquote IMU anno 2019
Aliquote TASI anno 2019
Valori aree edificabili 2020
Avviso ai contribuenti IMU 2020