DEFINIZIONE DOMANDE DI CONDONO EDILIZIO

Data:

20 ottobre 2022

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Descrizione

DEFINIZIONE DOMANDE DI SANATORIA EDILIZIA PRESENTATE AI SENSI DELLA LEGGE 28 FEBBRAIO 1985 N. 47, CAPO IV, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1994 N. 724, ARTICOLO 39 E DELLA LEGGE 24.11.2003, n. 326.

 

IL RESPONSABILE DELLO SPORTELLO UNICO PER L’EDILIZIA

A V V I S A

La Regione Abruzzo, con la Legge Regionale n. 2 del 10 gennaio 2013 e s.m.i., pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 7 speciale del 16.01.2013, all'art. 55 ha stabilito quanto segue:

Le domande di sanatoria presentate ai sensi e nei termini previsti dalle disposizioni di cui alla legge 47/1985, capo IV, alla legge 724/1994, art. 39 ed alla legge 326/2003, art. 32, ancora pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite dai Comuni entro il 31 dicembre 2013.

Con Legge Regionale 11 gennaio 2022, n. 1, all'Art. 8 comma 1 lettera a), la Regione ha modificato l'Art. 55 della Legge Regionale n. 2 del 10/01/2013, e s.m. e i., stabilendo la riapertura dei termini per la definizione delle pratiche di condono edilizio relative alle leggi 47/1985 - 724/1994 e 326/2003, comprese quelle per le quali era già stata richiesta l'integrazione documentale.

La definizione delle istanze ancora non ancora chiuse per carenza di documentazione deve avvenire a cura dei Comuni entro il 31 dicembre 2023 e che al fine di consentire la definizione dei procedimenti in oggetto, i soggetti che hanno la disponibilità per i quali è stata richiesta la sanatoria trasmettono allo Sportello Unico per l’Edilizia competente, entro il 31 dicembre 2022, una dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi del Decreto Del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante:

  1. la disponibilità dell'immobile da parte del dichiarante;
  2. la sussistenza delle condizioni per l'applicazione delle riduzioni della somma dovuta a titolo di oblazione previste dalla legge 47/1985, articolo 34, comma 3 e dalla legge 724/1994, articolo 39, comma 13;
  3. la descrizione dello stato delle opere abusive comprensiva dell'indicazione della superficie e della volumetria delle stesse;
  4. la residenza del dichiarante, in caso di sanatoria di opere abusive realizzate su immobili destinati ad abitazione;
  5. la data di iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, nonché la sede dell'impresa in caso di sanatoria di opere abusive realizzate su immobili destinati ad ospitare attività imprenditoriali;
  6. l'avvenuta esecuzione delle opere di adeguamento sismico di cui alla legge 47/1985, articolo 35, commi 5, 6, 7 e 8 nei casi prescritti nella legge stessa;
  7. l'avvenuta variazione catastale, da allegare in copia con visura aggiornata.

Resta ferma la facoltà del comune di verificare la veridicità della dichiarazione formulata e trasmessa. Se tale accertamento dà esito negativo, il comune trasmette gli atti del procedimento alla Procura della Repubblica competente per territorio e comunica al dichiarante l'avvenuta decadenza dal beneficio di cui al presente articolo.

Il dirigente dell'Ufficio comunale competente, verificata la regolarità della dichiarazione sostitutiva presentata ed accertato l'avvenuto pagamento della somma dovuta a titolo di oblazione, se sussistono i presupposti di legge, rilascia il titolo edilizio in sanatoria.

Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli abusi edilizi realizzati sulle aree del territorio regionale sottoposte ai vincoli di cui all'art. 33 della legge 47/1985.

 

INVITA

 

 

Tutti i soggetti che hanno presentato istanza di sanatoria (condono edilizio) ai sensi delle Leggi n°47/1985, n°724/1994 e 326/2003, le quali non hanno ancora avuto definizione (rilascio del Permesso a sanatoria), a trasmettere allo Sportello Unico per l’Edilizia tramite il portale web dedicato ( https://www.scurcolamarsicana.cportal.it/Sportello/starch-cportal/pratica/sue/4494/introduzione ), nel termine indicato dal comma 2 del suddetto articolo 55 L.R. 2/2013, la documentazione sopraelencata

 

PRECISA

 

  1. che ai fini della minima, indispensabile documentazione a corredo del Permesso di Costruire a sanatoria, oltre a quanto elencato al comma 2 dell'articolo 55 della L.R. 2/2013 (sopra integralmente riportato) dovrà essere altresì trasmessa la ulteriore documentazione prescritta dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari vigenti in relazione alla tipologia dell'abuso. A titolo esemplificativo ma non esaustivo si riporta di seguito l'elenco della documentazione necessaria:
  • elaborato grafico di progetto (nel caso in cui quello allegato all'istanza di condono è inadeguato o carente)
  • documento sottoscritto dal richiedente nella forma di autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000, di autodeterminazione definitiva degli importi della oblazione e degli oneri concessori (se dovuti) comprendente anche il calcolo degli eventuali interessi dovuti nelle forme di legge, nella ipotesi che emergano discordanze tra questi ultimi importi e le somme autodeterminate alla data di presentazione dell'istanza di sanatoria;
  • ricevute di versamento delle rate di oblazione eventualmente non già prodotte;
  • ricevute di versamento degli oneri concessori, se dovuti, (eventualmente integrabile a richiesta del Comune, ove non correttamente quantificata);
  • ricevuta di versamento dei diritti di segreteria;
  • documentazione fotografica delle opere abusive (se non già allegata all'istanza di condono);
  • marca da bollo.

 

  1. In riferimento alla lettera f) del suddetto comma 2 art. 55 L.R. 2/2013, che per i fabbricati in cui ricadono le opere oggetto di istanza di sanatoria, ai sensi delle Leggi di cui in oggetto, è richiesto:
  • Certificato di Idoneità Sismica, sottoscritto da Tecnico Abilitato, per i fabbricati ultimati strutturalmente prima della data di classificazione sismica del Comune di Scurcola Marsicana ricadenti nei seguenti casi:
    • opera abusiva oggetto di condono di consistenza volumetrica superiore a mc 450;
    • immobile anche di consistenza inferiore a mc 450) che sia in condizioni strutturali precarie;
  1. In riferimento al comma 5 del suddetto art. 55 L.R. 2/2013, che, ai sensi dell'articolo 33 della Legge 28 febbraio 1985 n. 47 non è consentita la Sanatoria di opere eseguite in aree sottoposte a vincolo di inedificabilità, già apposto in data antecedente a quella di realizzazione delle opere per le quali viene richiesta la sanatoria.

Per chiarimenti e/o delucidazioni in merito, chi interessato, potrà rivolgersi all'ufficio tecnico comunale il lunedì dalle ore 10:00 alle ore 13:00.

                                                                                                                                              Il responsabile del S.U.E.

                                                                                                                                              Geom. Angelo Iannaccone

Allegati

Pagina aggiornata il 30/05/2024