L'Agenzia delle Entrate-Riscossione, con una nota, sottolinea come la legge n. 15/2025, che ha convertito il Decreto-Legge n. 202/2024 ("Milleproroghe"), abbia introdotto la possibilità di riammissione per i contribuenti decaduti dalla misura di "Rottamazione-quater" per mancato, insufficiente o tardivo pagamento delle rate in scadenza fino al 31 dicembre 2024.
Chi può essere riammesso?
La riammissione riguarda solo i debiti già inclusi in un piano di pagamento della "Rottamazione-quater" nei casi in cui:
	- non siano state versate una o più rate con scadenza entro il 31 dicembre 2024;
 
	- il pagamento di almeno una rata sia avvenuto in ritardo (oltre i 5 giorni di tolleranza) o per un importo inferiore a quello dovuto.
 
I contribuenti in regola con i pagamenti dovranno invece proseguire con il piano originario, rispettando le scadenze previste.
Come aderire alla riammissione?
Questi i riferimenti per l'adesione:
	- domanda da presentare entro il 30 aprile 2025 in modalità esclusivamente telematica;
 
	- il modulo di adesione sarà reso disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione entro 20 giorni dall’entrata in vigore della legge;
 
	- il contribuente dovrà indicare nella domanda i debiti da includere nella riammissione e la modalità di pagamento scelta.
 
Modalità di pagamento
Il versamento delle somme dovute potrà avvenire:
	- in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2025;
 
	- a rate, fino a un massimo di 10 rate distribuite come segue:
	
		- prime due rate: 31 luglio 2025 e 30 novembre 2025;
 
		- rate successive: 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre negli anni 2026 e 2027.
 
	
	 
Cosa accade dopo la domanda?
Entro il 30 giugno 2025, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione invierà ai richiedenti una comunicazione con:
	- l'importo totale dovuto;
 
	- Il dettaglio delle singole rate e le relative scadenze.
 
Alle somme dovute si applicherà un interesse del 2% annuo a partire dal 1° novembre 2023.
Effetti della decadenza dalla "Rottamazione-quater"
Se un contribuente non rispetta le scadenze, il piano agevolato decade con le seguenti conseguenze:
	- ripristino del debito residuo comprensivo di sanzioni e interessi;
 
	- perdita dei benefici della Definizione agevolata;
 
	- eventuali pagamenti successivi alla decadenza vengono considerati acconti sul debito complessivo, che include capitale, sanzioni e interessi.
 
Questa misura offre ai contribuenti decaduti un’ultima opportunità per regolarizzare la propria posizione e beneficiare nuovamente delle agevolazioni della "Rottamazione-quater".