BANDO DI CONCORSO Per l'ammissione in ospitalità residenziale presso la Casa Albergo "La Pineta" di Pescara.

Sono messi a concorso posti in ospitalità residenziale presso la Casa Albergo "La Pineta" di Pescara per complessivi n. 18 posti di cui n. 14 stanze singole e 2 stanze matrimoniali.

Data:

17 luglio 2025

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Descrizione

BANDO DI CONCORSO

 

 

 

 

 

Per l'ammissione in ospitalità residenziale presso la Casa Albergo "La Pineta" di Pescara.

 

Rivolto ai:

 

  1. Pensionati INPS - ex Dipendenti Pubblici - iscritti al Fondo Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e loro coniugi conviventi o titolari di pensione indiretta o di reversibilità.
  2. Genitori e loro coniugi conviventi, che abbiano almeno 65 anni di età, di dipendenti pubblici iscritti alla predetta Gestione unitaria, nei limiti della disponibilità residua dei posti rispetto a quelli assegnati alla categoria A.

 

I destinatari sono meglio individuati nell’articolo 2 del

bando.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indice

Premessa

Art. 1 Oggetto del concorso Art. 2 Beneficiari

Art. 3 Fiduciario (ex TUTOR)

Art. 4 Modalità di presentazione della domanda di partecipazione al concorso

Art. 5 Attestazione ISEE Art. 6 Graduatorie

Art. 7 Visita e documentazione

Art. 8 Attività post graduatoria definitiva

Art. 9 Ammissione alla Casa Albergo Art. 10 Contributo a carico dell'Ospite

Art. 11 Riduzione del contributo a carico dell'ospite Art. 12 Accertamenti e sanzioni

Art. 13Durata e risoluzione del rapporto di ospitalità Art. 14 Istanze di riesame e ricorsi

Art. 15 Informazioni

Art. 16 Responsabile del procedimento

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREMESSA

Ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettere e) ed f) del Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 463 del 28 luglio 1998, l'INPS Direzione Regionale Abruzzo indice un concorso per l'ammissione in ospitalità residenziale presso la propria Casa Albergo "La Pineta" di Pescara.

 

Art. 1 - OGGETTO DEL CONCORSO

  1. Sono messi a concorso posti in ospitalità residenziale presso la Casa Albergo "La Pineta" di Pescara per complessivi n. 18 posti di cui n. 14 stanze singole e 2 stanze matrimoniali.
  2. Le regole afferenti all’ospitalità residenziale presso la Casa Albergo sono disciplinate dal nuovo Regolamento delle strutture sociali e residenze per anziani di cui alla Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 250 del 21/12/2022.
  3. L'ammissione in ospitalità residenziale assicura all'ospite il seguente trattamento:
    1. uso      della    camera    assegnata,    singola    o     doppia, completamente arredata e dotata di servizi;
    2. servizio di ristorazione;
    3. uso della biancheria da camera e da sala;
    4. servizio di lavanderia e stireria della sola biancheria personale, secondo le modalità stabilite dalla Direzione della Casa Albergo;
    5. utilizzo dei locali, degli spazi comuni e delle attrezzature destinate alle attività ricreative e culturali;
    6. assistenza sociale, dietetica, infermieristica, religiosa e medica. L'assistenza medica, generica e geriatrica, è assicurata limitatamente ad alcune ore, giornaliere o settimanali, fatte salve le prestazioni medico-generiche e specialistiche a carico del Servizio Sanitario Nazionale secondo le disposizioni normative vigenti;
    7. utilizzazione di locali comuni, se disponibili, per servizi vari a diretto carico degli ospiti.

 

Art. 2 – BENEFICIARI

  1. Possono partecipare al concorso:
    1. i pensionati iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e loro coniugi conviventi;
    2. i genitori degli iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, che abbiano età pari almeno a 65 anni e loro coniugi conviventi, nei limiti della disponibilità residua di posti rispetto a quelli assegnati ai soggetti di cui alla lettera a), con la previsione di quote di partecipazione differenziate in aumento nella misura del 10% rispetto alle tariffe previste per i soggetti di cui alla lettera a);

Sono equiparati ai coniugi gli uniti civilmente ai sensi della legge 20 maggio 2016 n. 76.

  1. I richiedenti devono essere in situazione di completa autosufficienza psicofisica ed essere esenti da forme morbose che rendano la loro permanenza incompatibile con la vita comunitaria. Il requisito si considera non soddisfatto, senza la necessità di ulteriori accertamenti, in caso di fruizione di indennità di accompagnamento.
  2. Le condizioni di autosufficienza sono accertate come indicato nel successivo art.7, da apposita Commissione medico - amministrativa denominata “Unità di Valutazione Geriatrica", composta dal Dirigente responsabile della Casa Albergo e da due medici dell'INPS.
  3. Le condizioni di autosufficienza dovranno essere confermate attraverso controlli disposti dalla Direzione della Casa Albergo o richiesti dalla stessa Unità di Valutazione Geriatrica, con periodicità

 

possibilmente annuale o ogni qualvolta si ravvisi la necessità di verificare la sussistenza del requisito.

  1. I richiedenti il beneficio devono non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso.
  2. I richiedenti il beneficio non devono, altresì, essere stati destinatari di provvedimento emesso in passato dalla Direzione della Casa Albergo di risoluzione del rapporto di ospitalità ai sensi degli artt. 12 e 13 del presente Bando.
  3. La sussistenza dei requisiti di cui ai precedenti commi 2, 5 e 6 è condizione indispensabile per la presentazione della domanda e per il mantenimento del diritto all’ospitalità.

 

 

Art. 3 – FIDUCIARIO (ex TUTOR)

  1. Il beneficiario provvede ad indicare un proprio fiduciario (familiare o terzo), quale referente della Casa Albergo per tutte le esigenze di carattere sanitario ed economico a cui non possa assolvere in prima persona.
  2. Il fiduciario si impegna formalmente ad assicurare il pagamento della quota di contributo - ovvero di indennità di occupazione nell’ipotesi di dimissioni coattive stabilite dalla Direzione della Casa Albergo “La Pineta” per il periodo necessario al definitivo allontanamento – nel caso in cui l'ospite non provveda ad assolvere direttamente. A tal fine il fiduciario dei beneficiari di cui all’art. 2, comma 1, assume il ruolo di fideiussore ai sensi dell’articolo 1936 del Codice civile.
  3. La designazione del fiduciario, sottoscritta dallo stesso per accettazione nonché la sottoscrizione del contratto di fideiussione da parte del

 

fiduciario, nei casi in cui quest’ultimo sia designato dai beneficiari di cui all’art. 2, comma 1, sono condizioni per il mantenimento del diritto all’ospitalità.

  1. Il fiduciario si obbliga, altresì, a cooperare con la Direzione della Casa per assicurare, con la massima tempestività possibile, il pagamento del contributo mensile entro il termine massimo indicato nel successivo art. 10, comma 5, del presente bando nonché la puntuale esecuzione degli obblighi derivanti dal rapporto di ospitalità.

 

 

Art.    4        MODALITA’    DI    PRESENTAZIONE     DELLA    DOMANDA    DI

PARTECIPAZIONE AL CONCORSO

  1. La modalità di presentazione della domanda di partecipazione è in via telematica, pena il rigetto della stessa, sia per i pensionati iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e loro coniugi conviventi che per i genitori degli iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, che abbiano età pari almeno a 65 anni secondo le seguenti modalità:

Per presentare domanda bisogna seguire il seguente iter procedurale:

    • entrare nell’area riservata del sito www.inps.it;
    • cercare il servizio “Portale Prestazioni welfare”,
    • cliccare su “Utilizza il servizio”,
    • cliccare su “Gestione domanda”,
    • in seguito su “Presentazione domanda”,
    • cliccare “Utilizza il servizio”.

 

    • Infine, cliccare su “Vai alla prestazione” in corrispondenza

della Casa Albergo “La Pineta” di Pescara.

Al Portale Prestazioni Welfare si accede anche attraverso il motore di

ricerca, effettuando successivamente l’autenticazione.

  1. Al fine di ricevere le comunicazioni è necessario autorizzare l’INPS all’uso dei contatti nell’area My INPS. Si precisa che con l’uso di tale area, tutte le comunicazioni relative al bando saranno trasmesse nell’area My INPS. L’Istituto non risponde di dispersioni di comunicazioni derivanti dal mancato presidio della predetta area riservata e delle decadenze conseguenti la mancata conoscenza delle informazioni ivi pervenute.
  2. Utilizzando uno o l’atro sistema di accesso, occorre poi compilare la domanda e allegare le seguenti certificazioni:
  • Condizioni attuali abitative (cfr. di seguito art. 6, comma 3, lett. c);
  • Situazione famigliare;

inserite tali informazioni è possibile procedere all’invio della domanda. L’Istituto si riserva di verificare in qualsiasi momento la veridicità delle dichiarazioni rese. La dichiarazione mendace comporta la

revoca del beneficio, l’obbligo di restituzione delle prestazioni

erogate e le sanzioni di cui all’art. 12 del presente bando.

In caso di particolari difficoltà nell’utilizzo della procedura telematica per l’invio della domanda, non superabili attraverso gli ordinari strumenti di supporto messi a disposizione dall’Istituto (guida alla compilazione della domanda, assistenza telefonica tramite Contact Center, etc.) e non riconducibili a problematiche relative allo SPID/ CIE/ CNS e alla regolare iscrizione in banca dati, il richiedente può presentare la domanda attraverso il servizio di Contact Center al

 

numero 803164 gratuito da telefono fisso, ovvero al numero 06 164

164 da rete mobile, con tariffazione in base al proprio operatore telefonico. Anche in questo caso sarà cura dell’utente effettuare la visualizzazione della domanda nella predetta area riservata My INPS per verificare l’esattezza dei dati inseriti e l’avvenuta trasmissione della domanda medesima.

  1. La procedura per l'acquisizione delle domande sarà attiva dalle ore 8.00 del giorno successivo alla pubblicazione del bando, fino alle ore 8 .00 del trentesimo giorno successivo. Le domande eventualmente pervenute dopo la scadenza indicata saranno considerate nulle.
  2. In sede di visita medica, di cui al successivo art. 7 del presente bando, sarà presentato il modulo di designazione del fiduciario in originale, sottoscritto dal beneficiario e dal fiduciario designato, di cui all’Allegato n. 3 tale modulo andrà anche allegato in procedura nella fase di allegazione, nonché il contratto di assunzione della qualità di fideiussore sottoscritto dal fideiussore in originale, di cui all’Allegato n. 4.
  3. Per tutto il periodo di presentazione della domanda presso la Casa Albergo è disponibile un servizio a cura dei dipendenti dell’Istituto di assistenza informatica alla presentazione della domanda.

 

 

Art. 5 - ATTESTAZIONE ISEE

  1. Il richiedente la prestazione, all’atto della domanda, deve aver presentato la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per la determinazione dell’ISEE ordinario necessaria per determinare il

 

posizionamento in graduatoria e il contributo a carico dell’ospite. L'attestazione ISEE è rilasciata dall'INPS o dagli Enti Convenzionati (CAF, Comuni, etc.) previa presentazione della predetta Dichiarazione Sostitutiva Unica da parte del richiedente.

  1. L'attestazione ISEE in corso di validità, riferita al nucleo familiare in cui compare il beneficiario è necessaria per determinare il posizionamento in graduatoria e il contributo mensile a carico dello stesso, così come descritto nei successivi articoli 6 e 10.
  2. In caso di mancata presentazione dell’attestazione ISEE la domanda verrà considerata valida ma verrà attribuito, ai fini del posizionamento in graduatoria e del contributo a carico dell’ospite, la massima fascia reddituale di cui all’articolo 10, comma 1, del presente bando.
  3. L'Istituto non assume alcuna responsabilità, nel caso di mancata o erronea trasmissione telematica dell’attestazione ISEE da parte dei soggetti terzi abilitati o di errori all’interno della medesima attestazione.

 

 

Art. 6 – GRADUATORIE

  1. Il Direttore della Casa Albergo "La Pineta " di Pescara provvede all'elaborazione, per ciascuna categoria di soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lett.a) e lett.b) del bando, di una graduatoria per gli ospiti singoli e di una distinta graduatoria per gli ospiti in camera doppia.
  2. Ai fini dell’ammissione alla Struttura, avranno la priorità i soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a) del presente bando e, per i posti disponibili residui, i soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), collocatisi utilmente nelle rispettive graduatorie di cui al comma 1.
  3. L'ordine in graduatoria verrà determinato dalla somma dei seguenti

 

punteggi previsti per ogni parametro di valutazione, così come definiti dalla deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’INPS n. 250 del 21 dicembre 2022.

    1. Età del richiedente al momento della presentazione della domanda

 

fino ad anni 65

punti 0,5

anni da 66 a 67

punti 1

anni da 68 a 69

punti 1,5

anni da 70 a 71

punti 2

anni da 72 a 73

punti 2,5

anni da 74 a 75

punti 3

anni da 76 a 77

punti 3,5

anni da 78 a 79

punti 4

anni da 80 a 81

punti 4,5

anni da 82 ed oltre

punti 5

 

In caso di ospiti coniugi, si tiene conto dell’età del coniuge più anziano.

    1. Condizioni economiche

 

 

indicatore ISEE fino ad euro 8 .000, 00

punti 5

indicatore I S E E da € 8.000,01 a 16.000,00

punti 4

indicatore I S E E da € 16.000,01 a 24.000,00

punti 3

indicatore ISEE da € 24.000,01 a 30.000,00

punti 2

indicatore ISEE oltre € 30.000,01

punti 1

 

 

    1. Condizioni abitative

punti 3

alloggio non idoneo (previa attestazione da parte di Enti pubblici competenti, ASL e/o Comune) o sfratto esecutivo in corso

 
   

 

 

 

    1. Situazione familiare

 

vive da solo

punti 5

vive con familiari

punti 2

vive in altro istituto di ricovero

punti 1

 

 

  1. In caso di parità di punteggio tra due o più richiedenti, sarà attribuita priorità in graduatoria al concorrente più anziano.

 

  1. In caso di eventi imprevedibili dipendenti da calamità naturali, ii Direttore Regionale Abruzzo potrà deliberare l'ammissione indipendentemente dall'osservanza dell'ordine di classificazione in graduatoria.
  2. Le graduatorie verranno pubblicate dal Direttore Regionale Abruzzo sul sito www.inps.it nella specifica sezione riservata al concorso. Gli esiti del concorso, inoltre, saranno visualizzabili nella sezione “graduatoria” dell’Area riservata.
  3. La graduatoria resta in vigore sino al suo completo scorrimento. Ai fini dell’ammissione in ospitalità la Direzione della Casa Albergo provvederà a convocare a visita gli interessati, secondo l’ordine di graduatoria, per l’accertamento delle condizioni di autosufficienza ci cui all’art. 2, comma 2, del presente bando. La convocazione avverrà tramite comunicazione inviata all’indirizzo email del beneficiario.
  4. La mancanza del requisito sanitario comporterà la non ammissione alla Struttura sociale e lo scorrimento della graduatoria.
  5. Nel periodo di vigenza della graduatoria è possibile procedere altresì allo scorrimento della stessa a seguito di risoluzione o decadenza dal rapporto di ospitalità degli aventi diritto. Gli scorrimenti saranno effettuati a cura della Direzione della Casa Albergo e comunicati agli interessati con le stesse modalità di cui al precedente comma 7 nonché alla Direzione Regionale Abruzzo.
  6. La successiva ammissione in ospitalità, che sarà determinata sulla base delle graduatorie e dell’esito della predetta visita sanitaria, verrà comunicata agli aventi diritto, con le modalità stabilite nel precedente comma 7 ovvero all’atto della visita, a cura della Direzione della Struttura sociale. Nella predetta comunicazione  verrà  indicata,  altresì,  la  data  di  inizio

 

dell’ospitalità e fornite informazioni circa gli adempimenti preventivi a cura dell’ospite, indicati nel successivo articolo 9, comma 3, del presente bando.

  1. Il beneficiario, se vincitore nella graduatoria definitiva, ha facoltà di accettare o rifiutare il beneficio.

 

 

Art. 7 - VISITA E DOCUMENTAZIONE

  1. Successivamente alla presentazione della domanda, in sede di visita per la verifica circa il possesso del requisito della completa autosufficienza psicofisica, il richiedente dovrà presentare alla Commissione di cui all'art. 2, comma 3, del presente bando, a pena di non ammissione all’ospitalità, la sottoelencata documentazione in originale:
    1. Scheda sanitaria, redatta a cura del medico curante sull’apposito modello, di cui all’ Allegato n. 2.
    2. La documentazione di cui all’articolo 4, punto 1.1 (modulo di designazione del fiduciario, allegato n. 3) e punto 1.2 (modulo di designazione del fiduciario e contratto di assunzione della qualità di fideiussore, allegati nn. 3 e 4) del presente bando.
  2. La data di effettuazione della visita verrà comunicata all'interessato direttamente dalla Direzione della Casa Albergo almeno 5 giorni prima della predetta data. In caso di mancata presentazione alla visita, per giustificato motivo, verrà fissata e comunicata una seconda data utile. La mancata presentazione dell'interessato all'ulteriore visita comporterà l'esclusione dal concorso. Si procederà all’accertamento sanitario secondo l’ordine di graduatoria di cui all’art. 6.
  3. In caso di dichiarazioni mendaci, falsità in atti, uso o esibizione di atti

 

falsi o contenenti dati non corrispondenti a verità, i dichiaranti incorreranno nelle sanzioni penali previste dalle vigenti normative fermo restando l'immediata esclusione dal concorso.

 

 

Art. 8 – ATTIVITÀ POST GRADUATORIA DEFINITIVA

  1. I vincitori presenti in graduatoria, accedendo alla propria area riservata, dovranno accettare o rifiutare il beneficio.
  2. Coloro che accettano il beneficio, dovranno allegare la seguente documentazione relativa ad alcune delle autodichiarazioni inserite nella fase di domanda:
  • la dichiarazione del fiduciario (legame fiduciario col beneficiario, indirizzo di residenza, telefono, email e firma), di cui all’allegato n.3;
  • Il contratto di fideiussione, di cui all’allegato n. 4;.

 

 

Art. 9 - AMMISSIONE ALLA CASA ALBERGO

  1. Entro venti giorni dalla comunicazione di ammissione in ospitalità, i vincitori, o coloro che subentrano a seguito di scorrimento delle graduatorie, dovranno confermare, a pena di decadenza, alla Direzione della Casa Albergo la propria disponibilità tramite email.
  2. Gli ammessi all'ospitalità dovranno, a pena di decadenza, prendere possesso della stanza assegnata alla data indicata, salvo breve proroga da concordare, per giustificati motivi, con la Direzione della Casa Albergo. La mancata presentazione alla Struttura sociale per la presa di possesso della stanza comporterà la decadenza dal diritto all'assegnazione della stessa.
  3. Prima dell’accesso alla Casa Albergo, l'ospite dovrà provvedere a versare una somma corrispondente ad una mensilità di contributo, a

 

titolo di deposito cauzionale infruttifero, pena la decadenza dal diritto. La stessa verrà restituita all'interessato o agli aventi causa, previa regolarizzazione di eventuali pendenze con l'amministrazione della Struttura, all'atto della cessazione del rapporto di ospitalità.

  1. Il diritto alla permanenza nella Struttura verrà confermato al beneficiario dalla Direzione della Struttura sociale dopo un semestre ininterrotto di permanenza. Detto periodo è necessario all'ospite per verificare la propria adattabilità al contesto e alla Direzione della Casa Albergo per valutare l'idoneità alla vita comunitaria e l'osservanza del Regolamento delle Strutture Sociali destinate a residenza per anziani.
  2. L'ospitalità nella Casa Albergo è soggetta alle norme contenute nel citato regolamento delle Strutture Sociali disponibile presso la Struttura e a quelle di cui al presente bando.

 

 

Art. 10 - CONTRIBUTO A CARICO DELL'OSPITE

  1. L'ospitalità presso la Casa Albergo prevede, a carico dell'ospite, un contributo mensile di partecipazione alle spese individuate, ai sensi della Determinazione Presidenziale n. 132 del 02 agosto 2017, secondo le fasce di Indicatore ISEE di seguito indicate:

 

Fasce ISEE

Contributo mensile a carico dell’ospite con sistemazione in stanza singola

da 0 ad € 8.000,00

6% del valore dell'ISEE certificato

da        8.000,01

a

480,00+2,40 % sulla quota

20.000,00

 

 

eccedente € 8. 000,00 di ISEE certificato

 

 

da      20.000   ,01   ad  

35.000,00

€ 768,00 +2,50 % sulla quota

eccedente      20.   000,0   0   del

valore dell'ISEE certificato

da € 35.000,01

1.160,00

 

 

Il contributo mensile, come sopra determinato, è incrementato del 30%, a carico dell'Ospite che è sistemato in una camera doppia uso-singola; mentre, è ridotto invece, nella misura del 15%, per ciascuno dei due ospiti che occupano, insieme, una camera doppia.

  1. Per i beneficiari di cui alla lettera b) dell’articolo 2 comma 1 del presente bando il contributo così determinato è maggiorato nella misura del 10%.
  2. Nel caso in cui si renda disponibile una camera singola, prima di procedere all’assegnazione al 1° in graduatoria in attesa di ammissione, verrà data possibilità all’ospite che, eventualmente, occupi la stanza doppia ad uso singola, di optare per la stanza singola resasi disponibile; in caso di più ospiti nella stessa condizione, tale possibilità verrà attribuita a quello con valore ISEE di riferimento più basso. Nel caso che pervenga una richiesta di stanza doppia a seguito di nuova domanda o di scorrimento della graduatoria d’ingresso, su richiesta della Direzione della Struttura, la stanza doppia ad uso singolo, eventualmente occupata, deve essere rilasciata quanto prima e l’ospite sarà sistemato in stanza singola.
  3. Il contributo a carico dell'ospite potrà subire variazioni nel corso degli anni, in relazione all'entità dell'indicatore ISEE del beneficiario o

 

dell'aggiornamento deciso dall'Istituto, così come previsto dall'art. 10, comma 3, del citato regolamento delle Strutture Sociali.

  1. Il contributo a carico dell'ospite dovrà essere versato tramite bonifico bancario, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di riferimento. Le coordinate bancarie per effettuare il pagamento del contributo verranno comunicate dalla Direzione della Casa Albergo.
  2. Per gli anni successivi a quello di ammissione alla Casa Albergo, è obbligatorio, entro il mese di luglio, presentare la suddetta attestazione ISEE, in base alla quale adeguare eventualmente il valore del contributo a decorrere dal successivo mese di settembre. La mancata presentazione della suddetta attestazione determinerà l’applicazione dell’articolo 5, comma 3, del presente bando.
  3. In caso di mancato pagamento del contributo a carico dell'ospite, entro la data di cui al precedente comma 5, il Direttore della Casa Albergo provvederà a notificare all'interessato e al f i d u c i a r i o , un avviso con la richiesta di pagamento della retta insoluta e l'assegnazione di un termine di 15 giorni dalla notifica, entro il quale provvedere al pagamento medesimo.

L'inutile decorso del predetto termine comporterà l'applicazione di una penale come di seguito indicata:

    1. € 5,00 per ogni giorno di ritardo successivo al decorso del termine di cui all'avviso (indicatore ISEE fino a 8.000,00);
    2. € 10,00 per ogni giorno di ritardo successivo al decorso del termine di cui all'avviso (indicatore ISEE da 8.000,01 a 16.000,00);

 

    1. € 15,00 per ogni giorno di ritardo successivo al decorso del termine di cui all'avviso (indicatore ISEE da 16.000,01 a 24.000,00);
    2. € 20,00 per ogni giorno di ritardo successivo al decorso del termine di cui all'avviso (indicatore ISEE da 24.000,01 a 30.000,00);
    3. € 25,00 per ogni giorno di ritardo successivo al decorso del termine di cui all'avviso (indicatore ISEE oltre 30.000,00).

L'importo della penale, come individuata dal presente comma, viene raddoppiato in caso di contributo per ospiti coniugi.

  1. La mancata notifica dell'avviso, di cui al precedente comma 7, determina l'inapplicabilità delle penali ivi previste.

 

 

Art. 11- RIDUZIONE DEL CONTRIBUTO A CARICO DELL'OSPITE

  1. L'ospite può assentarsi dalla Casa per uno o più giorni informando della circostanza la Direzione della Casa Albergo, sin dal primo giorno di assenza prevista.
  2. Fino al 15° giorno di assenza continuativa, l'ospite è tenuto al pagamento dell'intero contributo a suo carico. A decorrere dal 16° giorno di assenza e fino ad un massimo di 40 giorni, verrà effettuata una riduzione del contributo medesimo pari al 30% per ogni giornata di assenza.
  3. La mancata comunicazione dell'assenza comporta il pagamento del contributo nella misura intera.
  4. In caso di ritardata comunicazione dell'assenza, il 16° giorno utile per la riduzione del contributo a carico dell'ospite decorrerà dalla

 

data di ritardata comunicazione.

  1. Il beneficio della riduzione del contributo pari al 30%, di cui al precedente comma 2, è in ogni caso riconosciuto in favore dell'ospite ricoverato in strutture sanitarie, dal primo giorno di ricovero alla dimissione. La riduzione del contributo pari al 30% è altresì riconosciuta a favore dell'ospite che effettui un ciclo di cure termali o climatiche, dal primo giorno di assenza e fino al termine del ciclo di cura.

 

 

Art. 12 – ACCERTAMENTI E SANZIONI

  1. Ai sensi degli artt. 71, comma 1 e 43, comma 2, del D.P.R. 445/2000, l’Istituto eseguirà idonei controlli, anche a campione e in tutti i casi in cui vi siano fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni rese, e procederà ad accertamenti d’ufficio attraverso le proprie banche dati. Ove risultassero dichiarazioni mendaci, falsità in atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non corrispondenti a verità, i dichiaranti incorreranno nelle sanzioni previste.
  2. Ai sensi dell’art. 34, comma 5 e 6, della L. 4 novembre 2010, n. 183, l’Agenzia delle Entrate procede con l’individuazione di eventuali difformità o omissioni dei dati autocertificati della DSU in sede di rilascio dell’attestazione ISEE, rispetto a quelli presenti nel sistema informativo dell’anagrafe tributaria, applicando le previste sanzioni.
  3. Nei casi di cui ai precedenti commi, l’Istituto procederà all’esclusione dal concorso e dichiarerà la decadenza del beneficio eventualmente conseguito sulla base delle dichiarazioni non

 

veritiere, salvo, in quest’ultimo caso, l’eventuale risarcimento dei

danni.

 

 

Art. 13 - DURATA E RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI OSPITALITA'

  1. L'ospitalità presso la Casa Albergo è a tempo indeterminato.
  2. Il rapporto di ospitalità è risolto:
    1. in caso di dimissioni volontarie dell'ospite;
    2. con provvedimento del Direttore della Casa Albergo, per il mancato rispetto delle norme di cui al Regolamento delle Strutture Sociali; in caso di mancata esecuzione del provvedimento di dimissione da parte dell’ospite, necessariamente coadiuvato dal fiduciario designato, entro il termine massimo di 20 giorni dalla notifica del suddetto provvedimento, o del termine ulteriormente prorogato a insindacabile giudizio della Direzione della Casa Albergo, si procederà alla segnalazione del caso ai servizi sociali e qualora il caso lo richieda si richiederà la collaborazione dell’avvocatura INPS per l’avvio di azioni giudiziarie a tutela dell’Istituto; per tutto il periodo temporale intercorrente tra la data di adozione del provvedimento di risoluzione e l’esecuzione dello stesso, il contributo è dovuto sulla base della tariffa massima;
    3. per il venir meno dei requisiti elencati all’art. 2, commi 2 e 5 del presente bando;
    4. per il venir meno dell'impegno assunto dal fiduciario, di cui all'art.3 del presente bando, non sostituito da altro fiduciario entro 60 giorni;
    5. per il protrarsi, oltre i 60 giorni dalla scadenza, di situazioni

 

debitorie a carico dell'ospite, a qualsiasi titolo determinatesi, per un importo equivalente a due mensilità di contributo dovuto;

    1. per l'abbandono (ovvero l’assenza non comunicata) della Casa Albergo da parte dell'ospite, senza giustificato motivo, per un periodo superiore a due mesi, anche nel caso in cui venga regolarmente corrisposto il contributo dovuto a carico dell'ospite medesimo.
  1. I posti che risulteranno disponibili, a seguito di risoluzione o decadenza dal rapporto di ospitalità, saranno assegnati, ai sensi dell'art. 6, comma 8, del presente bando.

 

 

Art. 14 - ISTANZE DI RIESAME E RICORSI

  1. Eventuali ricorsi sulla graduatoria o sui provvedimenti di esclusione potranno essere presentati tramite raccomandata, entro 15 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie sul sito Internet dell'Istituto o dal ricevimento del provvedimento di esclusione, alla Direzione Regionale Inps Abruzzo.
  2. Per eventuali controversie giudiziarie, il Foro competente è quello di L’Aquila.

 

 

ART. 15 – INFORMAZIONI

  1. Per ogni ulteriore informazione è disponibile il Contact Center al numero Verde 803 164, il servizio è gratuito da rete e fissa, ovvero il numero 06 164 164 da cellulare, a pagamento in base al piano tariffario del gestore telefonico del chiamante.
  2. Il servizio telefonico è attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore

 

8:00 alle ore 20:00 ed il sabato dalle ore 8:00 alle ore 14:00.

  1. È altresì disponibile un servizio telefonico presso la Casa Albergo “La Pineta”, dalle ore 10.00 alle ore 12.00, ai seguenti numeri telefonici 085.693320, 085.67052 ovvero 085.61620 (centralino) per tutta la durata del termine di presentazione delle domande.

 

 

Art. 16 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

    1. Il Responsabile del procedimento è il Dirigente dott. Daniele Russo, quale Direttore pro tempore della Casa Albergo La Pineta.
    2. Per tutto quanto non disciplinato nel presente bando pubblico, si rinvia alle norme contenute nel Regolamento delle Strutture Sociali destinate a residenze per anziani citato, di cui alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.250 del 21.12.2022 pubblicata sul sito dell’Istituto.

F.to Luciano Busacca Direttore Regionale

Allegati

A cura di

Ufficio Attività Socio-Assistenziali, Scolastiche

Scurcola Marsicana, L'Aquila, Abruzzo, 67068, Italia

Telefono: 0863 1874022
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Il Sindaco

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Pagina aggiornata il 17/07/2025