UNIONE DEI COMUNI MONTAGNA MARSICANA ADS N.2 MARSICA SERVIZI SOCIALI
AVVISO PUBBLICO PLNA FONDO ANNO 2023 - INTERVENTI REGIONALI PER L'ASSEGNO DI CURA PER LA DISABILITÁ GRAVISSIMA E LA NON AUTOSUFFICIENZA
PREMESSA
RICHIAMATI:
- la Legge 22 Dicembre 2021, n.227/2021 “Legge delega al Governo in materia di disabilità;
- la Legge 30 dicembre 2021, n.234/2021 (c.d. “Legge di Bilancio per l'anno 2022");
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 ottobre 2022, pubblicato sulla GU n. 294 del 17 dicembre 2022 con cui è stato adottato il Piano Nazionale per la Non Autosufficienza triennio 2022-2024;
- la DGR n. 94 del 07/02/2024 avente ad oggetto “Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 ottobre 2022. Piano Regionale per la non autosufficienza per l'utilizzo del relativo fondo Statale 2022-2024 approvato con DGR. 149 del 20 marzo 2023. Rettifica matrice di programmazione per la graduale attuazione dei LEPS di erogazione. Approvazione degli indirizzi applicativi del piano regionale non autosufficienza”;
- la Determinazione DPG023/187 del 19/11/2024 con la quale è stata stabilita la ripartizione del FNA 2^ annualità (fondo statale 2023) – Ripartizione e impegno della spesa della quota del Fondo FNA 2023 per gli interventi e servizi alle persone non autosufficienti a favore dei 24 ADS;
- il Decreto Interministeriale n. 85 del 13.01.2023, registrato alla Corte dei Conti con il quale sono state ripartite le somme spettanti alle Regioni per il “Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare”;
- la DGR n. 844 del 22/12/2022 avente per oggetto: “DGR. n. 43/c del 07.02.2022 - verbale del Consiglio Regionale n. 63/2 del 24 febbraio 2022 “Approvazione Piano Sociale Regionale 2022-2024. Valutazione di merito e verifica di compatibilità dei Piani Distrettuali Sociali. Presa d'atto";
- il Piano Sociale Distrettuale 2023-2025 all'Asse Tematico 2 – ID: 2A.4 “Assegno Per Disabilità Gravissima" e 2A.5 “Assegno Di Cura Per Le Persone Non Autosufficienti Con Disabilità Grave”.
Indirizzo: Via Monte Velino, 61 – Avezzano (AQ) - 67051 C.F. e P.I.: 90058010662 PEC: montagnamarsicana@pec.it PEO: ufficiosociale@montagnamarsicana.it - sociale2@montagnamarsicana.it Telefono: 0863/22143
ART.1 - DESTINATARI E SERVIZI E INTERVENTI FINANZIABILI
Nel presente Avviso è rivolto alle persone residenti nei 34 Comuni dell'Ambito Sociale Distrettuale n.2 Marsica. nelle more dell'approvazione degli atti legislativi conseguenti alla L. 227/2021 ("Legge delega in materia di disabilità”) le erogazioni dei servizi elencati al comma 162 alle persone con disabilità sono individuati quali obiettivi di servizio.
BENEFICIARI
- Persone con disabilità gravissima (Articolo 1, comma 168 della legge 234/21): l'articolo 3 del DM 26 settembre 2016: “Per persone in condizione di disabilità gravissima, ai soli fini del presente decreto, si intendono le persone beneficiarie dell'indennità di accompagnamento, di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18, e successive m. e i., o comunque definite non autosufficienti ai sensi dell'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 2013 e per le quali si sia verificata almeno una delle condizioni declinate nelle lettere da a) ad i) del medesimo decreto, secondo le scale per la valutazione illustrate negli allegati di accompagnamento, tra cui le persone affette da Sclerosi Laterale Amiotrofica e le persone con stato di demenza molto grave, tra cui quelle affette dal morbo di Alzheimer in tale condizione";
- Persone anziane (ultrasessantacinquenni) non autosufficienti con alto bisogno assistenziale (Articolo 1, comma 162 della legge 234/21): persone beneficiarie dell'indennità di accompagnamento, di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18, e successive m. e i., o comunque definite non autosufficienti ai sensi dell'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 2013;
- Persone anziane (ultrasessantacinquenni) non autosufficienti con basso bisogno assistenziale e le persone con disabilità grave (Articolo 1, comma 162 della legge 234/21): persone con disabilità grave che, ai fini dell'accesso ai servizi e interventi finanziati con il Fondo, sono beneficiarie dell'indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18, o comunque definite non autosufficienti o disabili gravi ai sensi dell'allegato 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013;
- Persone con disabilità grave (Cap. 4 PNA 2022-2024): persone con disabilità grave che, ai fini dell'accesso ai servizi e interventi finanziati con il Fondo, sono beneficiarie dell'indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18, o comunque definite non autosufficienti o disabili gravi ai sensi dell'allegato 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013;
- Persone anziane con ridotta autonomia e a rischio di emarginazione (Articolo 1, comma 162 della legge 234/21): persone anziane, non necessariamente beneficiarie dell'indennità di accompagnamento, comunque definite non autosufficienti o disabili gravi ai sensi dell'allegato 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, le cui limitazioni funzionali si cumulano al normale processo di invecchiamento dell'individuo, esponendolo al rischio di emarginazione.
ART.2 - SERVIZI E INTERVENTI FINANZIATI
Il presente Avviso è rivolto alle persone residenti nei 34 Comuni dell'Ambito Sociale Distrettuale n.2 Marsica. Le risorse afferenti il FNA sono finalizzate alla copertura dei costi di rilevanza sociale dell'assistenza socio-sanitaria volti a promuovere la continuità e la qualità di vita a domicilio e nel contesto sociale di appartenenza e sono aggiuntive rispetto alle risorse già destinate alle prestazioni e ai servizi a favore delle persone non autosufficienti da parte delle Regioni, nonché da parte delle autonomie locali; tali prestazioni e servizi non sono sostitutivi, ma aggiuntivi e complementari, a quelli sanitari. Ai sensi dell'art. 1, c. 168 della L. 234/21 gli interventi a sostegno delle persone in condizioni di disabilità gravissima sono finanziati dal FNNA fino al soddisfacimento della platea delle persone con disabilità gravissima, individuata all'articolo 3, del D.M. 26 settembre 2016, ivi inclusi gli interventi a sostegno delle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica e delle persone con stato di demenza molto grave, tra cui quelle affette dal morbo di Alzheimer in tale condizione (come stabilito all'art. 2, comma 6 del DPCM 3 ottobre 2022). Nel caso di risorse insufficienti per la piena soddisfazione delle richieste, le soglie di accesso non possono essere inferiori a € 50.000,00 e a € 65.000,00 in caso di beneficiari minorenni. L'ISEE da utilizzare è quello per prestazioni agevolate di natura sociosanitaria; nel caso di parità di posizione nelle graduatorie redatte dagli ADS, in presenza di risorse insufficienti alla piena soddisfazione delle richieste ammissibili, viene data priorità d'accesso ai richiedenti con ISEE sociosanitario più basso. L'offerta di servizi di cui all'articolo 1, comma 162 della legge n. 234 del 2021 può essere integrata o surrogata da contributi, diversi dalla indennità di accompagnamento, per il sostegno alle persone non autosufficienti e per il supporto ai familiari che partecipano all’assistenza; tali contributi sono utilizzabili esclusivamente per remunerare il lavoro di cura svolto da operatori titolari di rapporto di lavoro conforme ai contratti collettivi nazionali di settore di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, o per l'acquisto di servizi forniti da imprese qualificate nel settore dell'assistenza sociale non residenziale. Ai fini dell’erogabilità i contributi devono essere ricompresi tra gli interventi previsti nel Progetto Assistenziale Individualizzato.
ART. 3 DETERMINAZIONE PER L'ASSEGNO DI CURA PER LA DISABILITÁ GRAVISSIMA E LA NON AUTOSUFFICIENZA
Resta confermato l'utilizzo degli strumenti già in uso alle UVM di valutazione multidimensionali della capacità bio-psico-sociale dell'individuo, nonché delle scale di valutazione della “condizione di disabilità gravissima”, come definita all'art. 3, c. 2 del DM 26/9/2016, come riportate negli allegati 1 e 2 del medesimo decreto, in una prospettiva di uniformità nei territori. Per gli aspetti specifici della valutazione del bisogno assistenziale legato alle capacità funzionali e all'autonomia del beneficiario, si prende a riferimento la scala di misurazione della non autosufficienza “mNA”, che consente di individuare fasce di necessità di sostegno crescente, fino ad includere i gravissimi nella fascia più alta e la possibilità di differenziare le prestazioni sulla base dell'intensità del bisogno richiesto.
ART.4 DECORRENZA DEI BENEFICI
I benefici decorrono dalla data di definizione del PAI; ai fini dell'erogazione è necessario che nel periodo di riferimento l'utente non sia ricoverato presso strutture socioassistenziali e/o sociosanitarie o ospedalizzato per lunga degenza o sospeso in caso di ricovero temporaneo del beneficiario presso le strutture ospedaliere o residenziali per periodi superiori a 30 giorni per riprendere al rientro nella casa familiare.
ART.5 - DETERMINAZIONE DELL'ENTITÀ DEGLI ASSEGNI DI CURA
Ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 “Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e campi di applicazione della situazione equivalente (ISEE)”, così come modificato dal D.L. 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, in legge 26 maggio 2016, n. 89 vengono definiti gli ambiti di applicazione dell'ISEE ordinario, corrente, sociosanitario ristretto, sociosanitario residenza, minori in relazione alla tipologia della prestazione. Per la quantificazione degli importi mensili degli assegni di cura per la disabilità gravissima e per la non autosufficienza si prendono a riferimento, congiuntamente, gli aspetti del bisogno assistenziale, della rete di protezione sociale e dei servizi alla persona e l'elemento reddituale su base ISEE sociosanitario per gli adulti. La misura di sostegno è graduata in funzione dell'ISEE Socio-Sanitario (se l'interessato opta per tale scelta), della compromissione funzionale e livello di bisogno assistenziale e della compresenza di altri servizi/prestazioni socio-assistenziali già attivi secondo i seguenti criteri di valutazione per la determinazione degli assegni di cura riportati negli “Indirizzi applicativi del Piano Regionale per la Non Autosufficienza 2022 – 2024 sopracitati.
ART.6 ACCORDO DI FIDUCIA
Gli interventi ritenuti idonei sono soggetti alla sottoscrizione di Accordo di Fiducia, contenente gli impegni a carico dei servizi, i percorsi assistenziali a carico della famiglia, la qualità di vita da garantire alla persona assistita e le modalità di utilizzo dell'assegno di cura. L'entità del sostegno economico è condizionata al grado dell'intensità del bisogno assistenziale, al grado di consistenza della rete dei servizi sociali e sociosanitari di supporto e della rete familiare nonché all’ISEE. L' Ambito Distrettuale Sociale è tenuto a verificare il rispetto degli impegni in esso contenuti e a monitorare periodicamente l'andamento degli interventi tramite la figura di raccordo con la famiglia del beneficiario (Case Manager), che verifica periodicamente l'andamento e l'efficacia del PAl attivato. I contributi economici per il sostegno della domiciliarità e dell’autonomia personale sono utilizzabili per remunerare il lavoro di cura svolto da operatori titolari di rapporto di lavoro conforme ai contratti collettivi nazionali di settore o per l'acquisto di servizi forniti da imprese qualificate nel settore dell'assistenza sociale non residenziale. In via transitoria è ancora contemplata la possibilità di erogazioni di natura economica per il riconoscimento del lavoro di cura del caregiver familiare, solo laddove quest'ultimo risulti inserito nel Progetto Assistenziale Individualizzato e coinvolto attivamente nell'attuazione dei piani di assistenza, rientrante, quindi, nei servizi offerti alla persona. Il caregiver familiare deve essere in grado di assistere la persona non autosufficiente. Si precisa che all’Accordo di fiducia dovrà essere allegato il PAl redatto dal Case Manager.
ART.7 INCOMPATIBILITÀ DELLE PRESTAZIONI ECONOMICHE DI ASSISTENZA INDIRETTA
Gli assegni di cura sono incompatibili con il godimento nello stesso periodo temporale di:
- i contributi regionali a favore dei caregiver che assistono i minori in età pediatrica affetti da malattie rare erogati annualmente ai sensi della L.R. 43/2016;
- i contributi erogati per la vita indipendente ai sensi della L.R. 57/2012.
Laddove l'incompatibilità sopravvenisse in sede di redazione del PAI (in quanto il soggetto è già in godimento di uno dei due benefici), si procede a disporre l'assegnazione della prestazione di maggiore convenienza per il destinatario.
ART.8 - MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
I soggetti interessati in possesso dei requisiti richiesti, potranno fare richiesta compilando la domanda di partecipazione su apposito modello allegato (ALLEGATO B) comprensivo degli ulteriori allegati richiesti:
- Indicatore della Situazione Economica Equivalente o ISEE socio-sanitario ai sensi dell'art. 6 DPCM 153/2013 in corso di validità del richiedente dell'intervento;
- Certificazione/i sanitaria/e (Certificazione ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge n. 104/92; Certificazione di invalidità al 100%, indennità di accompagno).
- Fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, del richiedente.
La domanda dovrà pervenire al protocollo dell'Ente Unione dei Comuni “Montagna Marsicana” entro e non oltre il giorno 07/11/2025, pena esclusione, mediante PEC al seguente indirizzo: montagnamarsicana@pec.it, inserendo nell'oggetto la dicitura “DOMANDA PLNA 2023” – NOME E COGNOME (del beneficiario);
Allegati al presente Avviso:
- Modello di richiesta interventi PIANO PER LA NON AUTOSUFFICIENZA – PLNA 2023 (ALLEGATO B);
Avezzano lì 7/10/2025
Il Responsabile del Servizio Sociale ADS N.2 MARSICA Dott.ssa Sabrina Frezza